Statuto dell'Associazione


Art. 1- E' costituita una Associazione non lucrativa denominata: "Centro di Terapia Cognitivo-Comportamentale - O.N.L.U.S." avente sede in Vicenza (Vi) viale Verona n.102. La sede potrà essere trasferita con regolare delibera dell'assemblea dei Soci, senza altra formalità. L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale.

 

Art. 2- L' Associazione non ha scopi di lucro e ha per oggetto la ricerca, la formazione, la divulgazione della Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. In particolare l' Associazione si prefigge di:

a) proporsi come spazio culturale accessibile a tutta la società civile al fine di promuovere la qualità di vita di ciascuna persona, di conoscere il disagio psicologico della collettività, di prevenire i disturbi dei singoli;

b) offrire servizi di consulenza a breve e lungo termine al fine di intensificare le collaborazioni e le supervisioni reciproche tra il privato sociale e gli enti pubblici;

c) organizzare spazi informativi al fine di diversificare l'offerta culturale di prevenzione del disagio psicologico.

 

Art. 3- Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro i quali si impegnano a collaborare fattivamente all'attività dell'Associazione stessa, condividendone gli scopi e gli strumenti. I Soci Ordinari devono aver avuto la conferma della loro domanda di associazione, devono aver versato la quota contributiva, devono impegnarsi ad attenersi alle deliberazioni dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento della domanda di ammissione (come precisato al successivo articolo 9), delibera il recesso che non può essere rifiutato o ostacolato, decide l'esclusione di un Socio. Il Socio receduto può successivamente rientrare come nuovo socio. Il recesso, l'esclusione, la morte del Socio, non danno diritto alla restituzione delle quote sociali.

 

Art. 4- Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Sostenitori tutte le persone che condividono gli scopi e gli strumenti della medesima, senza però l'intenzione di impegnarsi nelle attività specificate all'articolo 2. Le quote di iscrizione e le quote associative dei Soci Sostenitori possono differire da quelle dei Soci Ordinari, in base alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 5- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative ordinarie e straordinarie, nonchè da eventuali donazioni o contributi. Ogni altro cespite patrimoniale pervenuto all'Associazione o da essa acquisito con i mezzi di cui sopra, è considerato suo patrimonio. In caso di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio verrà destinato a associazioni che operano nel medesimo settore, e mai assegnato ai Soci.

 

Art. 6- L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei Soci Ordinari per l'approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'avanzo di esercizio non può mai essere distribuito ai Soci, ma va sempre totalmente destinato al fondo patrimoniale dell'Associazione.

 

Art. 7- Gli Organi dell'Associazione sono l'assemblea dei Soci Ordinari e il Consiglio Direttivo che resta in carica due anni.

 

Art. 8- L'assemblea dei Soci Ordinari viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, e quando sussistano casi di esplicita richiesta di almeno un terzo dei Soci. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto, almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa. L'assemblea si ritiene valida e atta a deliberare, in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei Soci; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Per l'approvazione del bilancio è necessaria la maggioranza dei Soci Ordinari, e non è ammessa la delega. L'assemblea ha come compiti:

a) stabilire le direttive generali di azione dell'Associazione;

b) esaminare e approvare il bilancio annuale, preventivo e consuntivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

d) approvare i regolamenti interni e disciplinari, proposti dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare atti e modifiche statutarie.

 

Art. 9- Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri che provvedono alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario-Tesoriere, mediante votazione palese e a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni 3 mesi dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. La convocazione può essere fatta altresì su richiesta scritta di almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide quando convocate almeno 7 giorni prima della riunione, e quando vi partecipano la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri riguardo la gestione ordinaria dell'Associazione:

a) esecuzione delle delibere dell'assemblea dei Soci Ordinari;

b) redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

c) indicazione e proposta di regolamenti interni e disciplinari all'assemblea dei Soci;

d) deliberazioni circa l'ammissione e la decadenza da Socio e circa l'ammontare delle quote sociali;

e) elaborazione di proposte di indirizzo e direttive societarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) amministrazione dei fondi societari.

 

Art. 10- Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente hanno firma legale e rappresentano legalmente l'Associazione. Essi potranno assumere iniziative urgenti in luogo del Consiglio Direttivo, sottoponendo le stesse alla ratifica del Consiglio, entro i 30 giorni successivi.

 

Art. 11- Lo scioglimento dell'Associazione può aver luogo per decisione o delibera a maggioranza dei due terzi dell'assemblea dei Soci Ordinari, oltre che per cause di legge. L'assemblea dei Soci deciderà la destinazione del patrimonio sociale secondo i dettami dell'articolo 5 e nominerà due liquidatori tra i Soci più anziani dell'Associazione.

 

Art. 12- Un Collegio Arbitrale di tre Soci, dei quali due rappresentanti la parte in causa e il terzo nominato dal Presidente, deciderà su ogni controversia interna all'Associazione. Il Collegio è equo e le sue decisioni non sono impugnabili.

 

Art. 13- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge.

 

Vicenza, lì 20 novembre 1998

 

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